Pedopornografia generata dall’IA: per gli USA non è reato
Pubblicato il 14 Settembre 2026
Pubblicato il 14 Settembre 2026
Pedopornografia generata dall’IA: per gli USA non è reato
Il Dirksen United States Courthouse di Chicago, sede della Corte d’Appello federale del Seventh Circuit che ha esaminato il caso United States v. Anderegg. (Crediti: Ken Lund via flickr.com)

USA, immagini sessuali di minori create con l’AI: la sentenza che apre un nuovo fronte

News: AI e pedopornografia in USA: prevale il Primo Emendamento

Una Corte d’Appello federale stabilisce che, nel caso specifico esaminato, il Primo Emendamento protegge il possesso privato di determinate immagini generate dall’intelligenza artificiale e prive di vittime reali. Ma la decisione riapre il dibattito sulla tutela dei bambini nell’era delle immagini sintetiche.

L’intelligenza artificiale sta modificando rapidamente il modo in cui le immagini possono essere create, manipolate e diffuse. E mentre la tecnologia corre, il diritto si trova davanti a questioni che fino a pochi anni fa sembravano appartenere alla fantascienza.

Una di queste è arrivata davanti alla giustizia federale americana con il caso United States v. Steven Anderegg, deciso il 25 agosto 2026 dalla Corte d’Appello del Seventh Circuit.

La vicenda riguarda immagini sessualmente esplicite generate attraverso l’intelligenza artificiale e raffiguranti minori virtuali. Il punto decisivo della sentenza, tuttavia, riguarda una circostanza precisa: le immagini contestate non raffiguravano bambini reali e non potevano essere ricondotte a una vittima reale.

È su questa distinzione che si è aperto un delicatissimo confronto tra Primo Emendamento, intelligenza artificiale e tutela dei minori.

Il caso Steven Anderegg

La vicenda nasce nell’ottobre 2023.

Secondo gli atti giudiziari, Meta Platforms, società proprietaria di Instagram, segnalò alla CyberTipline del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) la trasmissione di materiale che appariva essere materiale di abuso sessuale minorile.

Un utente di Instagram aveva inviato su un account a un minorenne immagini apparentemente generate dall’intelligenza artificiale.

Una delle immagini, secondo la segnalazione, raffigurava un bambino in una situazione sessualmente esplicita. Meta aveva inoltre rilevato che l’immagine sembrava essere stata generata al computer.

La cronologia dei messaggi fornì agli investigatori un ulteriore elemento: l’utente spiegava al minorenne come avesse creato quelle immagini utilizzando Stable Diffusion, un sistema di generazione di immagini attraverso comandi testuali.

Le indagini condussero a Steven Anderegg, residente a Holmen, Wisconsin.

Gli investigatori ottennero un mandato di perquisizione e sequestrarono il suo computer portatile personale, telefoni cellulari e altri dispositivi.

Secondo il governo federale, Anderegg aveva installato Stable Diffusion sul proprio computer e lo aveva modificato con componenti capaci di generare immagini di genitali umani. Attraverso specifici comandi testuali avrebbe prodotto immagini fotorealistiche di minori in situazioni sessualmente esplicite.

La sentenza della Corte d’Appello descrive centinaia di immagini raffiguranti minori prepubescenti nudi o seminudi e altre immagini contenenti rappresentazioni sessuali esplicite. La particolarità del caso è che, come ha riconosciuto il governo durante il procedimento d’appello, le immagini oggetto dell’accusa non raffiguravano un bambino reale e non potevano essere collegate a una vittima reale.

L’intelligenza artificiale generativa è in grado di produrre immagini sempre più realistiche, aprendo questioni nuove e complesse sul piano giuridico, etico e della tutela dei minori.

Quattro capi d’imputazione

Anderegg è stato accusato di quattro diversi reati.

I primi tre riguardavano la produzione, la distribuzione e il trasferimento a un minore di età inferiore ai sedici anni di materiale raffigurante minori impegnati in condotte sessualmente esplicite.

Il quarto riguardava invece il possesso di almeno una rappresentazione oscena di un minore impegnato in condotta sessualmente esplicita, ai sensi del 18 U.S.C. § 1466A(b)(1).

Ed è quest’ultimo capo d’imputazione ad arrivare davanti alla Corte d’Appello.

Il nodo del Primo Emendamento

La questione è arrivata così davanti alla Corte d’Appello del Seventh Circuit, che il 25 agosto 2026 ha confermato la decisione del tribunale di primo grado.

Il collegio, composto dai giudici John Z. Lee, Doris L. Pryor e Joshua P. Kolar, ha ritenuto determinanti due sentenze precedenti della Corte Suprema: Stanley v. Georgia, del 1969, e Ashcroft v. Free Speech Coalition, del 2002.

La prima aveva riconosciuto una tutela costituzionale alla detenzione privata di materiale osceno nella propria abitazione. La seconda aveva affrontato proprio il problema del materiale sessualmente esplicito generato artificialmente senza l’impiego di bambini reali.

La Corte d’Appello ha quindi concluso che, nel caso specifico di Anderegg, il divieto federale di possesso previsto dall’articolo 18 U.S.C. § 1466A(b)(1) non poteva essere applicato in modo costituzionalmente valido.

È importante sottolinearlo: non si tratta di una dichiarazione secondo cui ogni possesso di materiale generato dall’AI sarebbe protetto dal Primo Emendamento. La decisione è un giudizio “as applied“, cioè limitato alle circostanze concrete esaminate dalla Corte.

Virtuale non significa innocuo

Ed è proprio qui che la questione assume una dimensione che va oltre il tecnicismo giuridico.

Perché una domanda rimane inevitabile: se un’immagine non raffigura un bambino realmente abusato, significa necessariamente che non esiste più alcun problema da proteggere?

La risposta non può essere semplicistica.

È vero che, nel caso specifico, non esiste una vittima reale rappresentata nell’immagine.

Ma rimane una rappresentazione di abuso sessuale minorile.

E la tutela dell’infanzia non può essere considerata un elemento secondario semplicemente perché la tecnologia ha sostituito la macchina fotografica.

La stessa Corte, nella sua opinione concorrente, riconosce che il problema è diventato particolarmente serio.

Il giudice John Z. Lee, insieme al giudice Joshua P. Kolar, osserva che i progressi della tecnologia di generazione delle immagini rendono necessario un nuovo intervento interpretativo della Corte Suprema.

La “concurring opinion”, il parere concorde”, richiama inoltre il crescente numero di segnalazioni legate all’intelligenza artificiale che arrivano al NCMEC e il peso che questo fenomeno può imporre alle attività investigative.

Il confine tra ciò che è reale e ciò che è generato artificialmente diventa sempre più difficile da individuare man mano che aumentano le capacità dei sistemi di intelligenza artificiale.

Un problema che va oltre il caso Anderegg

La questione non riguarda soltanto il contenuto delle immagini.

L’intelligenza artificiale può essere utilizzata anche per alterare immagini reali, creare falsi contenuti sessuali di persone esistenti o trasformare materiale già prodotto attraverso un abuso.

È un fenomeno che rende più difficile distinguere i casi e, soprattutto, individuare rapidamente le eventuali vittime reali.

I dati del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) mostrano quanto rapidamente il fenomeno stia crescendo. Nel 2025 il CyberTipline ha ricevuto oltre 400.000 segnalazioni con un nesso con la GenAI. NCMEC precisa però che non tutte queste segnalazioni riguardano necessariamente la creazione o la diffusione di CSAM generato dall’AI: una parte presenta un collegamento con l’intelligenza artificiale senza informazioni sufficienti per determinare esattamente come questa sia stata utilizzata.

Nello stesso anno, oltre 182.000 segnalazioni riguardavano persone che possedevano, generavano o tentavano di generare “Child Sexual Abuse Material” (CSAM) attraverso l’AI, cioè “Materiale di Abuso Sessuale su Minori“. Dal 2023 al 2025, NCMEC ha inoltre classificato come AI-generated più di 158.000 immagini e video ricevuti attraverso il Cyber Tipline e ha identificato più di 275 vittime di “Generative Artificial Intelligence Child Sexual Abuse Material” (GAI CSAM), cioè di “Materiale di Abuso Sessuale su Minori Generato dall’Intelligenza Artificiale Generativa“.

Sono numeri che mostrano perché il problema non può essere considerato soltanto una questione teorica di diritto costituzionale.

La protezione dei minori nell’ambiente digitale diventa sempre più complessa mentre le tecnologie generative si diffondono e possono essere utilizzate per creare o manipolare contenuti sessualmente espliciti.

Il Wisconsin prova a colmare il vuoto

Parallelamente alla vicenda federale, anche gli Stati americani stanno cercando di costruire strumenti legislativi adeguati alle nuove tecnologie.

Il Wisconsin, lo Stato nel quale nasce il caso Anderegg, ha introdotto una specifica disciplina relativa al materiale virtuale raffigurante minori. La norma prende in considerazione anche rappresentazioni che possono apparire come immagini di bambini reali, indipendentemente dal fatto che il soggetto raffigurato esista realmente.

Questa impostazione mostra una strada legislativa diversa rispetto alla questione costituzionale affrontata nel caso federale:intervenire specificamente sul fenomeno delle rappresentazioni virtuali e generate al computer.

Il contrasto tra la disciplina statale e i limiti posti dalla giurisprudenza federale potrebbe diventare uno degli aspetti più interessanti da seguire nei prossimi procedimenti.

Il Wisconsin State Capitol di Madison. Lo Stato ha introdotto una specifica disciplina penale per il materiale virtuale che raffigura o appare raffigurare minori in condotte sessualmente esplicite.

Possesso, produzione e distribuzione: la distinzione decisiva

C’è poi un elemento che non deve essere perso di vista.

La decisione del Seventh Circuit non ha cancellato le accuse di produzione, distribuzione e trasferimento a un minorenne. Quelle contestazioni restano distinte dal problema del semplice possesso privato affrontato dalla sentenza.

Ed è proprio questa distinzione a impedire una lettura semplicistica della vicenda.

La Corte non ha affermato che la produzione o la diffusione di immagini sessualmente esplicite generate dall’AI sia automaticamente protetta dal Primo Emendamento. Ha stabilito che, nelle specifiche circostanze di Anderegg, il divieto federale di possesso nella propria abitazione entrava in conflitto con i precedenti costituzionali vincolanti.

La Corte Suprema dovrà tornare sulla questione?

Il giudice John Z. Lee, insieme al giudice Joshua P. Kolar, ha scritto una “opinione concordante” (concurring opinion) nella quale sottolinea la necessità di una nuova guida della Corte Suprema sul rapporto tra Primo Emendamento e CSAM virtuale, alla luce dei progressi compiuti dall’intelligenza artificiale.

Il precedente fondamentale, Ashcroft v. Free Speech Coalition, risale infatti al 2002. Da allora la tecnologia di generazione delle immagini è cambiata radicalmente.

La stessa Corte d’Appello riconosce di avere dubbi sulle linee tracciate dai precedenti, ma afferma di non poterle ridisegnare autonomamente. Il giudice Lee osserva quindi che sarebbe utile ricevere dalla Corte Suprema ulteriori indicazioni sul rapporto tra Primo Emendamento e materiale sessualmente esplicito virtuale riguardante minori.

Non è possibile sapere se e quando la Corte Suprema degli Stati Uniti prenderà in esame il caso. Ma la sentenza del Seventh Circuit contiene un messaggio molto chiaro: la tecnologia ha raggiunto un livello che mette sotto pressione precedenti costituzionali elaborati più di vent’anni fa.

La domanda che resta aperta

È qui che questa vicenda diventa qualcosa di più di un caso giudiziario americano.

Oggi l’intelligenza artificiale può produrre immagini estremamente realistiche.

La stessa opinione concorrente cita una previsione formulata già allora dal giudice Clarence Thomas: la tecnologia avrebbe potuto arrivare al punto in cui diventasse quasi impossibile dimostrare che una determinata immagine pornografica rappresentasse un bambino reale.

Secondo alcuni esperti richiamati dalla Corte, quel momento potrebbe essere ormai arrivato.

E allora emerge una domanda che nessuna scorciatoia può risolvere: come si protegge un bambino in un mondo nel quale un’immagine di abuso può essere creata senza che quell’abuso sia mai avvenuto, ma può apparire identica a un abuso reale?

E ancora: come si impedisce che la tecnologia venga utilizzata per trasformare fotografie di bambini reali in materiale sessualmente esplicito?

Come si impedisce che il materiale sintetico finisca per alimentare un mercato che potrebbe avere conseguenze anche sulla produzione di materiale reale?

Sono domande che la Corte d’Appello non ha potuto risolvere.

Ma i giudici hanno indicato con chiarezza che il quadro costituzionale potrebbe richiedere una nuova valutazione alla luce dell’evoluzione tecnologica.

Un bambino non deve diventare il prezzo dell’evoluzione tecnologica

La sentenza United States v. Anderegg stabilisce qualcosa di molto preciso: nelle circostanze di quel caso, il semplice possesso domestico di materiale virtuale generato dall’AI e privo di una vittima reale non può essere punito attraverso quella specifica disposizione federale, perché ciò entrerebbe in conflitto con il Primo Emendamento e con precedenti vincolanti della Corte Suprema.

Ma proprio questa conclusione mette davanti alla società una questione enorme.

La tecnologia ha ormai superato il mondo per il quale molte delle nostre leggi erano state concepite.

Quando una macchina può creare in pochi secondi immagini realistiche di qualcosa che non è mai accaduto, il confine tra reale e artificiale, tra rappresentazione e danno, tra libertà e tutela, diventa sempre più difficile da tracciare.

Possiamo comprendere il ragionamento costituzionale della Corte.

Possiamo riconoscere che non esiste una vittima reale dietro una determinata immagine.

E contemporaneamente possiamo – e dobbiamo – affermare con assoluta chiarezza che la tutela dei bambini deve rimanere un principio irrinunciabile.

Perché il fatto che un’immagine sia stata generata da una macchina non significa che il problema sia diventato moralmente irrilevante.

E soprattutto, non possiamo permettere che l’evoluzione dell’intelligenza artificiale finisca per creare una zona grigia nella quale la protezione dei minori diventi più debole proprio mentre la tecnologia diventa più potente.

“The stakes are high” ovvero “La posta in gioco è alta”.

Non è soltanto una questione di libertà di espressione.

Non è soltanto una questione di tecnologia.

Non è soltanto una questione di diritto costituzionale.

È anche – e prima di tutto – una questione di protezione dell’infanzia.

Un bambino non deve mai diventare il prezzo da pagare per l’evoluzione della tecnologia.

Maria Assunta Bettelli

14 settembre 2026

Fonti e riferimenti


Bibliografia e siti internet consultati:

United States Court of Appeals for the Seventh Circuit
United States of America v. Steven Anderegg
No. 25-1354
Argued: 30 ottobre 2025
Decided: 25 agosto 2026
Panel: John Z. Lee, Doris L. Pryor, Joshua P. Kolar
Opinion by: Judge John Z. Lee.
https://media.ca7.uscourts.gov/cgi-bin/OpinionsWeb/processWebInputExternal.pl?Path=Y2026%2FD08-25%2FC%3A25-1354%3AJ%3ALee%3Aautconi%3AT%3AfnOp%3AN%3A3597567%3AS%3A0&Submit=Display


United States District Court – Western District of Wisconsin
United States v. Steven Anderegg
No. 3:24-cr-0050
Opinion and Order: 13 febbraio 2025
Chief Judge: James D. Peterson.
https://en.wikisource.org/wiki/United_States_v._Anderegg_(W.D._Wis._Feb._13,_2025)


Washington Post – 26 agosto 2026
Nitasha Tiku, Federal judge warns law is being left behind by AI child sex abuse images.
https://www.washingtonpost.com/technology/2026/08/26/federal-judge-warns-law-is-being-left-behind-by-ai-sex-abuse-images/


https://ius.lefebvregiuffre.it/dettaglio/16380651/ai-e-pedopornografia-in-usa-prevale-il-primo-emendamento

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